All’interno dell’Unione Europea per risolvere
le questioni aventi connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali (è il
caso ad esempio delle successioni aventi carattere di internazionalità) si utilizza
tradizionalmente il criterio di collegamento basato sui legami personali della
residenza abituale e della cittadinanza dell’interessato.
Il legislatore europeo tuttavia sta progressivamente
preferendo il criterio della residenza abituale a quello della cittadinanza.
Nel caso delle separazioni e divorzi, della responsabilità genitoriale, degli
obblighi alimentari, delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali e, da
ultimo, le successioni transnazionali viene fissato quale principio cardine per
individuare la legge applicabile quello della residenza abituale.
In alcuni casi è fatta salva la
possibilità di scegliere la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza aprendo
le porte alla pianificazione, optando quindi per la legge più favorevole.
Ma cosa se una persona acquisisce la
cittadinanza di un Paese soltanto al fine di poter essere assoggettato alle sue
leggi?